Affinché possa ritenersi configurata un’elezione di domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c., non è sufficiente la mera dizione, all’interno del testo della lettera raccomandata A/R, dell’indirizzo dello studio legale da cui la missiva è stata spedita, essendo ex lege richiesta la forma scritta dell’atto di elezione nonché la manifestazione espressa, esplicita ed inequivoca della volontà del soggetto di voler utilizzare il luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti correlati ad un determinato affare. Ne consegue che, avendo l’accettazione dell’offerta di acquisto di partecipazioni sociali natura di atto unilaterale recettizio, non può dirsi correttamente esercitato il diritto di prelazione del socio che comunichi l’accettazione ai soci alienanti tramite spedizione di lettera raccomandata A/R presso indirizzi che l’ordinamento considera come non idonei alla ricezione ai fini dell’applicabilità dell’art. 1335 c.c., essendo luoghi non rientranti nella sfera di dominio o di controllo dei destinatari dell’atto.