Il principio della par condicio creditorum, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, non vincola l’amministratore nella normale attività d’impresa, nella quale i debiti si pagano secondo la scadenza, ma si applica anche all’amministratore di s.r.l. che, cessata di fatto la gestione ordinaria e in assenza di una formale messa in liquidazione, ponga in essere una gestione sostanzialmente liquidatoria: in presenza di un patrimonio insufficiente a soddisfare tutti i creditori, egli deve ricognire i debiti sociali e pagarli secondo il loro ordine di preferenza, come il liquidatore.
L’amministratore che in tale fase paghi creditori privilegiati di grado inferiore o esegua pagamenti privi di causa a imprese a sé riconducibili, pretermettendo un creditore con privilegio poziore, risponde verso quest’ultimo del danno pari a quanto avrebbe ricevuto in caso di corretta gestione, ai sensi dell’art. 2394 c.c., applicabile in via analogica alle s.r.l. per i fatti anteriori all’introduzione dell’art. 2476, sesto comma, c.c., o in ogni caso quale danno diretto ai sensi dell’art. 2395 c.c., ora art. 2476, settimo comma, c.c.; il diverso richiamo normativo in corso di causa, a fatti invariati, non integra mutatio libelli. È il caso dei contributi previdenziali rimasti insoddisfatti dopo il pagamento dei canoni alla società immobiliare dell’amministratore e di somme senza causale alla sua impresa individuale, prima della cessione delle quote e della cancellazione della società, e il risarcimento comprende anche la parte chirografaria del credito, che senza i pagamenti privi di causa sarebbe stata soddisfatta.
Il nesso causale è provato quando il creditore non possa ottenere soddisfazione né dai soci, che nulla hanno ricevuto dal bilancio finale di liquidazione, né dal liquidatore, al quale il credito era ignoto perché non risultante dalla contabilità; il danno si verifica alla cessazione dell’attività liquidatoria svolta in concreto, dalla quale decorrono rivalutazione e interessi.