La contestazione con cui la società nei cui confronti è stata convalidata l’intimazione di sfratto per morosità nega di essere parte del contratto di locazione resta preclusa dal giudicato formatosi con l’ordinanza di convalida, perché la questione andava necessariamente dedotta nel procedimento di convalida, e non può quindi giustificare la sospensione dell’esecuzione promossa in forza del decreto ingiuntivo emesso contestualmente alla convalida ai sensi dell’art. 658 c.p.c. [società conduttrice che, nell’opposizione all’esecuzione fondata sul decreto ingiuntivo per i canoni, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che il contratto fosse stato sottoscritto personalmente da due persone fisiche; istanza di sospensione rigettata, anche in considerazione del pacifico inadempimento degli impegni di pagamento assunti dopo l’emissione del decreto ingiuntivo].
L’ordinanza di convalida di sfratto ha efficacia di giudicato non solo sull’esistenza del rapporto di locazione ma anche sulla qualità di locatore e di conduttore dei soggetti nei cui confronti è pronunciata.