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Tribunale di Venezia, 17 Febbraio 2024

Giudizio di novità di un’invenzione nell’ambito di un reclamo cautelare: nozione di stato della tecnica e non opponibilità dell’anteriorità avente data incerta

Tribunale di Venezia, 17 Febbraio 2024
Giudizio di novità di un’invenzione nell’ambito di un reclamo cautelare: nozione di stato della tecnica e non opponibilità dell’anteriorità avente data incerta

Perché un’invenzione possa dirsi nuova ai sensi dell’art. 46 c.p.i., è necessario che essa non sia già conosciuta o utilizzata da altri ovvero che non risulti già brevettata o descritta in pubblicazioni diffuse in Italia o all’estero.

Per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Laddove la datazione di un’anteriorità non sia provata con certezza, l’anteriorità non è validamente opponibile.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/02/2024
Registro: RG 9807 / 2023
Allegato:
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Data: 02/09/2024
Massima a cura di: Edoardo Badiali
Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

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