Non costituisce inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di cessione di [ramo d’]azienda, idoneo a fondarne la risoluzione, la prosecuzione da parte del cedente di un’attività che le parti, con una valutazione ex ante rimessa alla loro autonomia contrattuale, hanno espressamente escluso dalle attività vietate [il commercio ambulante su aree pubbliche]. L’accertamento dell’insussistenza di inadempimenti del cedente e il conseguente rigetto della domanda di risoluzione comportano il rigetto anche della domanda di risarcimento del danno proposta dal cessionario, che trova fondamento nell’imputabilità dell’inadempimento.
Il cessionario d’azienda che lamenti un inadempimento del cedente in relazione al valore dell’avviamento ha l’onere di provare che il cedente abbia garantito una specifica attitudine dell’azienda a produrre utilità economiche, posta dalle parti a base della determinazione del valore dell’avviamento nella quantificazione del prezzo; in mancanza di tale garanzia non è configurabile alcun inadempimento del cedente.
Ai fini della competenza territoriale per il decreto ingiuntivo fondato su cambiali, il luogo di emissione dei titoli rileva per la determinazione del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., senza escludere la competenza degli altri fori determinabili secondo le regole generali di cui agli artt. 18 ss. c.p.c.
Il difetto di procura del ricorrente per il procedimento monitorio nei confronti di uno dei debitori ingiunti determina l’invalidità del decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultimo, con conseguente revoca delle relative statuizioni. Poiché il giudizio di opposizione è a cognizione piena, e il giudice è chiamato a un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa e dall’opponente per contestarla, la procura validamente conferita dall’opposto in calce alla comparsa di costituzione consente comunque di decidere nel merito la domanda di pagamento anche nei confronti di quel debitore.
Il creditore che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, utilizza le cambiali come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. esercita l’azione causale fondata sul rapporto sottostante; ne deriva l’irrilevanza delle irregolarità formali dei titoli che non incidono sulla determinatezza della volontà manifestata, quanto a soggetti e oggetto del riconoscimento.
La cambiale incorpora un diritto di credito e ha natura di strumento per la circolazione del credito, diversamente dall’assegno, che è strumento di pagamento. Ne consegue che, in mancanza di una pattuizione che attribuisca natura solutoria alla consegna degli effetti o renda esclusivo il pagamento mediante cambiali, la previsione della loro consegna nel contratto non modifica la disciplina legale del pagamento del prezzo in moneta avente corso legale alle scadenze pattuite (art. 1277 c.c.), e la mancata messa all’incasso dei titoli da parte del creditore non rende inesigibile il credito.
Ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c., lo stato di insolvenza sussiste già quando si verifichi uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni, anche in assenza di una situazione di definitivo dissesto [ed è desumibile dal reiterato mancato pagamento delle rate del prezzo]. Il creditore può esigere immediatamente la prestazione senza una preventiva pronuncia giudiziale né un’espressa domanda, perché il diritto al pagamento immediato può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto.
La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la totale soccombenza della parte, ed è quindi esclusa quando un motivo di opposizione a decreto ingiuntivo [il difetto di procura del ricorrente nei confronti di uno degli ingiunti] sia stato accolto, ancorché il vizio sia stato poi sanato con il conferimento di idonea procura nel giudizio di opposizione.