La perdita del presupposto della continuità aziendale in una situazione ex art. 2447 c.c. non sanata, l’opacità e le gravi omissioni, carenze, imprecisioni informative (i.e. mancata presentazione di una situazione contabile, patrimoniale, economico/finanziaria aggiornata, mancata esibizione dei libri contabili indispensabili per verificare l’attendibilità e la veridicità dei dati contabili, lacunosità della documentazione contabile relativa a diversi bilanci d’esercizio) e in generale la mancanza di un sistema di regolare tenuta della contabilità e di adeguato flusso informativo tra gli organi sociali costituiscono indici di un carente assetto organizzativo tanto più rilevante per la gestione della crisi in cui si trovi la società e sono elementi atti a configurare una grave irregolarità gestoria.
La grave irregolarità gestoria ex art. 2409 c.c. di una società che versi in stato di crisi e che abbia depositato domanda di concordato preventivo con riserva può giustificare la revoca degli amministratori della società e la loro sostituzione immediata con un amministratore giudiziario che possa favorire la ricerca di potenziali investitori a sostegno del piano di risanamento.
La denuncia per grave irregolarità dell’organo gestorio ex art. 2409 c.c. proposta da un socio della società che è stato anche consigliere del consiglio di amministrazione all’epoca in cui si collocano le irregolarità denunciate, ma che non sia più parte dell’organo gestorio a seguito di dimissioni al momento del deposito del ricorso, è ammissibile e procedibile.