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Corte d'appello di Venezia, 10 Gennaio 2024, n. 57/2024

Il collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c.c.

Corte d'appello di Venezia, 10 Gennaio 2024, n. 57/2024
Il collegamento negoziale tra finanziamento e acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c.c.

Per i fini di cui all’art. 2358 c.c., un finanziamento è qualificabile come operazione di assistenza finanziaria nella misura in cui risulta correlato, anche sulla base di elementi indiziari, al contemporaneo acquisto di azioni della banca. Il divieto di fare prestiti per l’acquisto di azioni proprie è di carattere assoluto e va inteso in senso ampio per cui è sufficiente che il nesso tra il prestito e l’acquisto di azioni proprie sia strumentale al raggiungimento dello scopo vietato, senza necessità di un vero e proprio mutuo di scopo o di un collegamento contrattuale esplicitamente dichiarato dalle parti. E’ al contrario sufficiente verificare che i due negozi siano di fatto tra loro intenzionalmente legati dalle parti e siano quindi, nella loro connessione fattuale, lesivi di fatto o in potenza dell’integrità del patrimonio sociale.

L’art. 2358 risulta applicabile anche alle società cooperative e alle banche popolari in quanto la ratio della norma è in funzione dell’esigenza di carattere generale di preservare l’integrità del capitale e l’effettività del patrimonio sociale a tutela dei soci, dei creditori e dei terzi che entrino in relazione con la società. Come tale, ai sensi dell’art. 2519 c.c., l’art. 2358 c.c. – norma imperativa di grado elevato – risulta applicabile anche alle cooperative in quanto la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società che, nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono le loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.

Nell’ipotesi di deposito di atti in formato diverso da quello previsto dalla legge ed in difetto di espressa previsione di nullità occorre fare applicazione del principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., in base al quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

La violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra-petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o del tutto diverso da quello domandato.

L’art. 83 TUB implica una coincidenza tra la posizione creditoria e quella di attore nell’iniziativa processuale svolta nei confronti della banca convenuta, coincidenza che non trova riscontro nel caso di azioni di accertamento negativo in cui si discute di diritti della banca di cui l’attore chiede l’accertamento dell’inesistenza posto; in tal caso, infatti, la situazione dedotta in giudizio non è “contro la banca” ma è una posizione di vantaggio della banca contestata dall’attore in prevenzione. Rispondendo all’esigenza di assicurare la par condicio creditorum, l’art. 83, comma 3 TUB deve intendersi pertanto riferito a tutte quelle azioni destinate ad incidere sullo stato passivo per la posizione creditoria fatta valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione delle azioni di accertamento negativo che non determinano alcuna incidenza sullo stesso.

Data Sentenza: 10/01/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Caterina Passarelli
Registro: RG 104 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/03/2026
Massima a cura di: Davide Pasqualotto
Davide Pasqualotto

Dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e avvocato presso lo studio legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners

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