A prescindere dalla qualificazione della lettera di patronage – come negozio atipico la cui conclusione si perfeziona tramite il meccanismo di cui all’art. 1333 c.c. o come vera e propria garanzia fideiussoria disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. – se dalla stessa risulta chiara e indiscutibile l’assunzione dell’obbligo in favore del destinatario di garantire il pagamento delle somme dovute dalla società patrocinata, e se tale dichiarazione risulta chiaramente antecedente rispetto alla iscrizione del progetto di scissione, il destinatario di una lettera di patronage è legittimato a proporre opposizione alla scissione della società patrocinante alla luce degli artt. 2506-ter e 2503 c.c.. Ciò integra dunque il presupposto per opporsi alla scissione, ossia la titolarità di un credito nei confronti della società che intende procedere alla scissione, titolarità che deve essere sorta antecedentemente alla delibera che dispone la scissione.