In un contratto di franchising, l’inadempimento di una parte deve essere sostenuto da un quadro probatorio ben definito per portare all’accoglimento delle conseguenti domande di risoluzione anticipata, restituzione dei canoni pagati e risarcimento del maggior danno patito. Nel caso di specie, non si può dire nemmeno integrato il requisito della “gravità” dell’inadempimento: l’obbligazione fondamentale del franchisor è quella di consentire l’uso e lo sfruttamento commerciale del marchio, beneficiando dell’attività promozionale e pubblicitaria del titolare; per contro, la lamentata parziale fornitura degli allestimenti dei locali commerciali va intesa senz’altro come prestazione a carattere marginale nella complessiva economia del contratto e quindi la sua mancata esecuzione va considerata “di scarsa importanza”.