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Tribunale di Bari, 30 Aprile 2024

Il luogo di conservazione e deposito dei libri sociali e delle scritture contabili

Tribunale di Bari, 30 Aprile 2024
Il luogo di conservazione e deposito dei libri sociali e delle scritture contabili

Premesso l’ineliminabile margine di discrezionalità in capo alla società e all’organo gestorio di individuare il professionista quale consulente fiscale e contabile della società, così come il luogo deputato alla conservazione e deposito delle scritture sociali genericamente intese, la scelta deve comunque comunque essere compiuta nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Pertanto, la scelta di un professionista “fuori sede” e, soprattutto, del luogo deputato al deposito delle scritture lontano dalla sede sociale non possono che risultare, in concreto, di ostacolo per l’esercizio da parte del socio del diritto soggettivo di cui all’art. 2476 c.c. che incontra, come unico limite, il rispetto del principio di buona fede e correttezza nel rapporto sociale.

Data Sentenza: 30/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro: RG 12706 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/03/2026
Massima a cura di: Davide Pasqualotto
Davide Pasqualotto

Dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e avvocato presso lo studio legale Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners

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