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Tribunale di Catanzaro, 23 Settembre 2022

Confondibilità tra marchi per l’interposizione di un mero punto tra le parole del segno anteriore

Tribunale di Catanzaro, 23 Settembre 2022
Confondibilità tra marchi per l’interposizione di un mero punto tra le parole del segno anteriore

L’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio anteriore [costituito dalla loro unione] non è idonea a distinguere da esso il segno successivo, tanto più quando entrambi siano utilizzati per la pubblicizzazione e la commercializzazione dei medesimi prodotti [di abbigliamento]. L’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto accertando sia l’identità o la confondibilità dei segni sia l’identità o almeno l’affinità dei prodotti, giudizi tra loro interdipendenti che concorrono ad accertare la c.d. confondibilità tra imprese.

Lo ius prohibendi del titolare del marchio registrato investe, ai sensi dell’art. 20, co. 2, c.p.i., tutti i possibili usi del segno nell’attività economica, compresi l’apposizione sui prodotti, l’offerta e la commercializzazione, l’uso nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, e nei casi di tutela assoluta prescinde dal rischio di confusione o di associazione tra i segni.

L’uso di un segno confondibile con il marchio altrui per contraddistinguere un’attività di vendita degli stessi prodotti integra concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., quale comportamento contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare il titolare, creando un indebito collegamento con la sua impresa e il conseguente rischio di sviamento della clientela.

In materia di privative industriali il periculum in mora è insito nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria: l’agganciamento alla sfera e ai prodotti del concorrente comporta un drenaggio irreversibile di clientela e la devalorizzazione dell’immagine commerciale e dei segni distintivi, e lo sviamento di clientela integra un pregiudizio irreparabile per la difficoltà di recuperare la quota di mercato perduta e di quantificare esattamente il danno nel giudizio di merito.

L’inibitoria cautelare dell’uso del marchio in qualunque forma preclude anche il suo uso come nome a dominio e giustifica l’ordine di cancellazione del dominio contenente il segno, anche se inattivo. Non può invece essere ordinato in via cautelare il ritiro della domanda di registrazione del segno contestato quando penda il procedimento di opposizione alla registrazione, sede nella quale vanno valutati i relativi presupposti, né la chiusura dei punti vendita del contraffattore, nei quali possono essere commercializzati prodotti non riconducibili al marchio del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 131 c.p.i. il giudice, nel pronunciare l’inibitoria, può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Data Sentenza: 23/09/2022
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alessia Dattilo
Registro: RG 1591 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 16/05/2023
Massima a cura di: Cecilia Balestra
Cecilia Balestra

Laureata in Giurisprudenza, percorso Diritto comparato, europeo e transnazionale, presso l'Università degli Studi di Trento, con una tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Gli assetti adeguati nelle società a responsabilità limitata". Compiuta Pratica presso uno studio specializzato in Proprietà Intellettuale, Diritto Commerciale e Privacy di Venezia. Ha frequentato il Master in Diritto della Proprietà Intellettuale di Just Legal Service, Milano. Ufficio Diritti e Contratti di importante Casa Editrice.

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