La quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell’obbligazione e, come tale, vincola il giudice circa la veridicità del fatto medesimo, sempre che sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza.
Al creditore che ha ricevuto il pagamento non è consentito eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza.