Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 7 Novembre 2012

Illegittimo utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent e risarcimento del danno

Tribunale di Milano, 7 Novembre 2012
Illegittimo utilizzo della clausola simul stabunt simul cadent e risarcimento del danno

L’applicazione della clausola “simul stabunt simul cadent” deve avvenire nel rispetto del principio generale di buona fede e dei doveri di lealtà e correttezza che regolano i rapporti all’interno delle società. Ne discende che laddove la clausola sia azionata al solo fine di determinare l’estromissione di un amministratore dalla società e di eludere in tal modo l’art. 2383, co. 3, c.c., che prevede l’obbligo di risarcire il danno quando l’amministratore sia revocato senza giusta causa, sicuramente l’applicazione di tale clausola deve ritenersi illegittima.

Il pregiudizio subito dall’amministratore sociale revoca ingiustamente costituisce debito di valore e pertanto sulla somma liquidata deve essere calcolata la rivalutazione monetaria e devono essere computati gli interessi c.d. compensativi dalla data della revoca sino alla data del deposito della sentenza.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 07/11/2012
Registro: RG 27454 / 2007
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/05/2013
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo