La sospensione dell’efficacia della delibera assembleare ai sensi dell’art. 2378, comma 3, c.c. presuppone che sia stata proposta, contestualmente o anteriormente, l’impugnazione di merito della delibera, nelle forme del processo ordinario di cognizione ovvero con la domanda di arbitrato prevista dalla clausola compromissoria. È pertanto inammissibile l’istanza di sospensione proposta ante causam, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale [domanda di nomina dell’arbitro unico inviata dopo il deposito del ricorso cautelare], e la successiva instaurazione dell’arbitrato è inidonea a sanare l’originaria inammissibilità, ferma la possibilità di riproporre l’istanza nelle forme di rito.
Nel regime dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 [applicabile ratione temporis agli arbitrati introdotti entro il 30 giugno 2023], il potere degli arbitri di sospendere l’efficacia delle deliberazioni assembleari è concorrente con quello del giudice ordinario, nel senso che la parte può scegliere di chiedere la tutela cautelare all’arbitro ovvero al giudice. Il ricorso al giudice ordinario resta comunque possibile fino a quando il collegio arbitrale o l’arbitro unico non si sia materialmente costituito e non possa quindi esaminare l’istanza di sospensione.