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Tribunale di Brescia, 28 Giugno 2024, n. 2757/2024

Impugnazione di delibera assembleare di Srl: bilancio, convocazione e compensi degli amministratori

Tribunale di Brescia, 28 Giugno 2024, n. 2757/2024
Impugnazione di delibera assembleare di Srl: bilancio, convocazione e compensi degli amministratori

Ove l’avviso di convocazione dell’assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto in seconda convocazione, il rispetto del termine statutario di preavviso va verificato con riguardo alla data di effettiva celebrazione dell’assemblea; è dunque regolare la convocazione quando tra l’invio dell’avviso e la data della seconda convocazione sia comunque rispettato il termine statutario e, in conformità allo statuto, l’assemblea deliberi in prima e in seconda convocazione con le stesse maggioranze.

La società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. non è tenuta a fornire tutte le informazioni previste dall’art. 2427 c.c. per il bilancio ordinario; qualora, tuttavia, gli amministratori inseriscano volontariamente informazioni non obbligatorie, queste devono comunque rispondere ai requisiti di chiarezza, correttezza e prudenza ex art. 2423 c.c. L’obbligo informativo sulla continuità aziendale ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. è assolto ove la nota integrativa dichiari che l’azienda opera in continuità e che nessuna deroga consentita dalla normativa emergenziale pandemica è stata applicata. Le valutazioni prospettiche su andamento dell’attività, concorrenza, rischi di mercato e investimenti rientrano nella discrezionalità degli amministratori e, pur potendo non essere condivise, non integrano di per sé violazioni di legge o di principi contabili.

Integra violazione dei principi di chiarezza e correttezza del bilancio l’omessa indicazione in nota integrativa delle quote di ammortamento ordinarie e ridotte e della sospensione degli ammortamenti consentita dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies, D.L. “Agosto”), ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 2, c.c. e del principio contabile OIC 16; tale violazione è tanto più rilevante ove, senza la riduzione degli ammortamenti, il bilancio avrebbe chiuso in perdita anziché in utile. Parimenti, l’art. 2425, comma 1, c.c. prevede che alla voce A4) del conto economico siano iscritti “gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” senza distinguere tra realizzazione di nuovi beni e lavori su beni preesistenti, sicché le manutenzioni straordinarie eseguite con risorse aziendali su un cespite preesistente vanno evidenziate in tale voce; non è conforme ai principi legali e contabili la capitalizzazione diretta a cespite senza transito dal conto economico, anche qualora il bene sia stato ceduto nel medesimo esercizio.

Le materie consequenziali e accessorie a quelle indicate nell’ordine del giorno che possono essere trattate dall’assemblea pur senza specifica indicazione sono quelle collegate da consequenzialità necessaria alle materie espressamente indicate. Pertanto, ove lo statuto preveda che l’assemblea “possa” assegnare l’indennità, senza imporne l’attribuzione né la contestualità rispetto alla nomina, la delibera di nomina e quella di assegnazione dell’indennità sono legate da un mero rapporto di consequenzialità logica ma non da un rapporto di accessorietà o consequenzialità necessaria. La delibera di quantificazione del compenso all’amministratore, inoltre, non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell’amministratore-socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un interesse personale, non comporta di per sé un pregiudizio all’interesse sociale – pregiudizio che deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente una prospettazione meramente ipotetica e generica.

Non consegue all’accoglimento dell’impugnativa di bilancio la cancellazione dal registro delle imprese della sua pubblicazione; la pubblicità della decisione sulla impugnazione del bilancio è, infatti, garantita dal disposto dell’art. 2378, ultimo comma, c.c., che onera gli amministratori della richiesta di iscrizione, nel registro delle imprese, del dispositivo della decisione.

Data Sentenza: 28/06/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro: RG 11964 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/08/2026
Massima a cura di: Antonio Strino
Antonio Strino

Senior Associate presso lo studio legale Orsingher Ortu Avvocati Associati in Milano. Laureato con lode presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 2019. Avvocato dal 2021.

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