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Tribunale di Napoli, 8 Febbraio 2024, n. 1577/2024

Impugnazione di delibera assembleare negativa e sostituzione con una delibera successiva ratificante

Tribunale di Napoli, 8 Febbraio 2024, n. 1577/2024
Impugnazione di delibera assembleare negativa e sostituzione con una delibera successiva ratificante

In tema di impugnazione di delibere assembleari di società di capitali, l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, ex art. 2377, 8° co., c.c., se la deliberazione invalida sia stata sostituita con una deliberazione successiva e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla conclusione del giudizio, qualora l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, emettendo una nuova deliberazione che risulti avere lo stesso oggetto della prima e che contenga, quanto meno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida; la delibera successivamente emessa si pone, invero, quale atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido ed è idonea a produrre gli effetti di una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.

Va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire l’azione d’impugnazione di delibera assembleare negativa avanzata dal socio di una s.r.l. volta ad ottenere, in via giudiziale e con efficacia retroattiva, la costituzione degli effetti della delibera che l’assemblea dei soci avrebbe potuto a suo tempo adottare in luogo della delibera negativa, quest’ultima contenente, tra l’altro, l’esito negativo rispetto alla deliberazione di nomina dell’amministratore. La natura costitutiva della pronunzia giudiziale richiesta e l’efficacia ex nunc della stessa, appartenente, invero, ad ogni sentenza produttiva di effetti costitutivi, preclude la possibilità di ottenere in via giudiziale la costituzione (con efficacia retroattiva) degli effetti delle deliberazioni che sono già state oggetto di delibera negativa, considerata altresì l’impossibilità di sostituire, peraltro con effetti ex tunc, la volontà e la determinazione dell’autorità giudiziaria a quella manifestata ed esercitata dalla società attraverso gli organi sociali.

[Ritenendo di non poter escludere in astratto la possibilità di impugnare anche le delibere assembleari negative, il Tribunale, rilevata l’impossibilità per l’istante di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del giudice, dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda d’impugnazione della delibera negativa di nomina dell’amministratore proposta dal socio di una S.R.L., essendo la suddetta nomina intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio d’impugnazione. Infatti, sebbene il soggetto che propone l’impugnativa possa aver interesse ad ottenere una sentenza di mero accertamento che accerti, appunto, l’invalidità della delibera negativa, nel caso di specie lo scopo concreto perseguito dall’attore era già stato raggiunto per effetto dell’intervenuto atto di nomina dell’amministratore e, pertanto, non avendo l’attore richiesto ulteriori utilità, non residuava nessun concreto interesse di quest’ultimo ad ottenere una pronuncia sulla sola invalidità della delibera a contenuto negativo.]

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Leonardo Pica
Relatore: Paolo Andrea Vassallo
Registro: RG 7877 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/01/2026
Massima a cura di: Vincenzo Di Costanzo
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