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Tribunale di Catanzaro, 21 Luglio 2022, n. 1109/2022

Indisponibilità dei diritti e inarbitrabilità dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio

Tribunale di Catanzaro, 21 Luglio 2022, n. 1109/2022
Indisponibilità dei diritti e inarbitrabilità dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi sono imperative e, perché dettate a tutela dell’interesse di ciascun socio a essere informato dell’andamento della gestione sociale al termine di ogni esercizio e dell’affidamento di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società, i quali hanno diritto a conoscerne la situazione patrimoniale e finanziaria, trascendono l’interesse del singolo e attengono a diritti indisponibili. La clausola compromissoria statutaria non opera pertanto quando tra i motivi di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sia dedotta la violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423 c.c.

Nella s.r.l., in assenza di una diversa disciplina dell’atto costitutivo o dello statuto, la deliberazione dell’assemblea può ritenersi validamente approvata soltanto se assunta con il voto favorevole di soci che rappresentino la metà più uno del valore delle partecipazioni, sicché è annullabile la deliberazione [di approvazione del bilancio] dichiarata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci per teste, rappresentanti la metà del capitale, a fronte del voto contrario di soci rappresentanti l’altra metà.

L’art. 2468, co. 3, c.c., che consente all’atto costitutivo di attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, si riferisce ai poteri amministrativi dei soci e non ai quorum deliberativi. Le deroghe al principio di proporzionalità del voto richiedono una specifica clausola statutaria, in mancanza della quale non è legittima l’adozione di un criterio maggioritario capitario in luogo di quello fondato sul valore delle partecipazioni.

Data Sentenza: 21/07/2022
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Alessia Dattilo
Registro: RG 3830 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/02/2023
Massima a cura di: Luigi A. Stabile
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