Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Nonostante la previsione di termini di decadenza dall’impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi sono imperative e, perché dettate a tutela dell’interesse di ciascun socio a essere informato dell’andamento della gestione sociale al termine di ogni esercizio e dell’affidamento di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società, i quali hanno diritto a conoscerne la situazione patrimoniale e finanziaria, trascendono l’interesse del singolo e attengono a diritti indisponibili. La clausola compromissoria statutaria non opera pertanto quando tra i motivi di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sia dedotta la violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423 c.c.
Nella s.r.l., in assenza di una diversa disciplina dell’atto costitutivo o dello statuto, la deliberazione dell’assemblea può ritenersi validamente approvata soltanto se assunta con il voto favorevole di soci che rappresentino la metà più uno del valore delle partecipazioni, sicché è annullabile la deliberazione [di approvazione del bilancio] dichiarata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci per teste, rappresentanti la metà del capitale, a fronte del voto contrario di soci rappresentanti l’altra metà.
L’art. 2468, co. 3, c.c., che consente all’atto costitutivo di attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, si riferisce ai poteri amministrativi dei soci e non ai quorum deliberativi. Le deroghe al principio di proporzionalità del voto richiedono una specifica clausola statutaria, in mancanza della quale non è legittima l’adozione di un criterio maggioritario capitario in luogo di quello fondato sul valore delle partecipazioni.