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Tribunale di Milano, 27 Febbraio 2015

Esclusione del socio di cooperativa per condotta ritorsiva e limiti della «ragion fattasi»

Tribunale di Milano, 27 Febbraio 2015
Esclusione del socio di cooperativa per condotta ritorsiva e limiti della «ragion fattasi»

La gravità della condotta del socio di cooperativa e la sua idoneità a giustificarne l’esclusione dalla società vanno apprezzate in sé e restano tali anche quando la condotta costituisca una reazione a presunte iniziative illegittime assunte nei suoi confronti dal consiglio di amministrazione, perché l’ordinamento ammette la «ragion fattasi» quale modalità di reazione a un supposto illecito altrui soltanto entro limiti strettissimi. Le ragioni di contrasto rispetto agli addebiti ricevuti vanno fatte valere dal socio nella sede del procedimento disciplinare.

Una condotta del socio di cooperativa connotata da arbitrarietà e potenzialità lesiva tali da compromettere l’immagine e la stessa sopravvivenza dell’impresa cooperativa [quale la comunicazione all’azienda sanitaria, da parte del direttore sanitario sospeso dal servizio, del venir meno dei requisiti organizzativi per l’accreditamento della struttura] giustifica di per sé sola l’esclusione del suo autore, a prescindere da un pieno esame di merito della correttezza delle iniziative precedentemente assunte nei suoi confronti dal consiglio di amministrazione.

In sede cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia della delibera consiliare di esclusione del socio di cooperativa, proposta ai sensi degli artt. 2388, co. 4, e 2378, co. 3 e 4, c.c., va respinta quando anche uno solo degli addebiti contestati risulti, nei limiti della cognizione sommaria, fondato e idoneo da sé solo a recidere ogni residuo legame fiduciario tra il socio e la cooperativa.

Data Sentenza: 27/02/2015
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Guido Vannicelli
Registro: RG 79252 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/07/2015
Massima a cura di: Paolo Cuomo
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