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Tribunale di Napoli, 3 Dicembre 2025

Inammissibilità del ricorso d’urgenza contro la cessione contestata di quote e la nomina dell’amministratore

Tribunale di Napoli, 3 Dicembre 2025
Inammissibilità del ricorso d’urgenza contro la cessione contestata di quote e la nomina dell’amministratore

È inammissibile per difetto di residualità il ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. con cui il socio che disconosce la firma digitale apposta all’atto di cessione della propria quota di s.r.l. e l’amministratore revocato chiedono la sospensione degli effetti della cessione e della successiva decisione di revoca e di nomina dell’amministratore, perché il pericolo connesso all’azione di nullità della cessione, diretta a ottenere la restituzione della partecipazione, è neutralizzabile con il sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c. e quello connesso all’invalidità della decisione di nomina è coperto dalla sospensione prevista dall’art. 2378 c.c., richiamato dall’art. 2479-ter c.c. [cessione dell’intera quota della socia unica stipulata con firma digitale che la cedente assume utilizzata abusivamente dall’ex convivente; decisione del cessionario, quale nuovo socio unico, di revocare l’amministratore e di nominare sé stesso; pericolo dedotto consistente nella compromissione della governance, nella perdita dei diritti di voto, di informazione e di controllo e nel rischio di ulteriori trasferimenti della quota].

L’azione con cui si fa valere la nullità dell’atto di cessione di una partecipazione sociale è diretta a ottenere la restituzione della partecipazione, sicché la relativa tutela cautelare tipica è il sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., ammissibile non solo per le azioni reali ma anche per quelle personali da cui possa scaturire una condanna alla restituzione o al rilascio del bene, e incompatibile soltanto con le azioni di accertamento o costitutive.

L’impugnazione per nullità o annullabilità della deliberazione di nomina dell’amministratore di s.r.l. è soggetta alla disciplina cautelare dell’art. 2378 c.c., richiamato dall’art. 2479-ter c.c., sicché la sospensione dell’esecuzione costituisce la misura tipica che esclude il ricorso al provvedimento d’urgenza, ed è ammissibile anche per le deliberazioni che non richiedono esecuzione materiale, come quelle di nomina dell’organo amministrativo, finché ne perdura l’efficacia, perché il termine esecuzione si riferisce alla più ampia condizione di efficacia della deliberazione, subordinatamente alla verosimiglianza del vizio e a un periculum in mora accertato comparando il pregiudizio che il socio subirebbe dall’esecuzione della deliberazione con quello che la società subirebbe dalla sospensione.

Il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. ha natura residuale e sussidiaria rispetto alle altre misure cautelari o non cautelari, anche previste al di fuori del codice di rito, purché concretamente idonee a neutralizzare il pericolo, e resta escluso quando sia invocato a tutela di un diritto contro un periculum in mora già coperto da una misura tipica idonea, mentre è ammesso quando le forme tipiche manchino o risultino inefficaci rispetto alle concrete esigenze di tutela, secondo il criterio del risultato, cioè avuto riguardo agli effetti che si intendono provvisoriamente produrre nel rapporto controverso.

Per verificare la residualità della tutela d’urgenza il giudice interpreta la domanda cautelare al fine di individuare con precisione il periculum in mora che si intende neutralizzare, tenendo conto delle complessive indicazioni del petitum e della causa petendi, dei documenti allegati e dell’agevole riconoscibilità del contenuto effettivo della richiesta da parte di chi ne è destinatario.

Data Sentenza: 03/12/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Arminio Salvatore Rabuano
Registro: RG 21242 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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