Il procedimento per la revoca giudiziale del liquidatore su domanda di uno o più soci ex art. 2275 co. 2 c.c. e quello di esclusione del socio ex art. 2287 co. 2 c.c. implicano una contrapposizione di interessi che impone il contraddittorio proprio del processo contenzioso e che non può svolgersi con rito camerale.
L’introduzione in questi casi della domanda con ricorso e la sua iscrizione a ruolo come procedimento di volontaria giurisdizione comportano l’inammissibilità del ricorso, non essendo configurabile – dopo l’abrogazione della D.Lgs. n. 5/2003 che la prevedeva espressamente – alcuna possibilità di conversione del rito.