L’art. 2269 c.c., applicabile anche alle s.a.s. in virtù del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., configura nelle società di persone la solidarietà tra i soci uscenti e quelli subentranti rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione della quota ma non opera nei rapporti tra il socio cedente ed il cessionario. Infatti, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, in tema di società in nome collettivo, nell’ipotesi di cessione di quota, il cedente che non abbia garantito gli acquirenti di quest’ultima dell’inesistenza di debiti sociali risponde delle obbligazioni sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali, ma non nei confronti della società o dei cessionari; ne consegue che né la società, né i predetti cessionari, una volta adempiute le predette obbligazioni, hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori. (Nella fattispecie, sulla scorta del suesposto principio, il Tribunale ha escluso la configurabilità dell’azione di regresso dell’attrice, quale acquirente delle quote, verso i venditori delle stesse, avente ad oggetto le passività sopportate dalla s.a.s. dopo la cessione e insorte in relazione a vicende a questa antecedenti).