La mancata approvazione dei bilanci per più esercizi integra la causa di scioglimento per continuata inattività o impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c. solo quando renda improbabile l’imminente ripristino del normale funzionamento dell’organo. L’irreversibilità è dimostrata quando l’assemblea, infine convocata, non riesca per i dissidi tra i soci ad assumere alcuna delle decisioni all’ordine del giorno [approvazione dei bilanci di tre esercizi e provvedimenti sul capitale azzerato dalle perdite], mentre va esclusa quando esistano strumenti giuridici idonei a superare la paralisi.
Quando i soci, riuniti in assemblea, abbiano convenuto sulla liquidazione della società senza accordarsi sul nome del liquidatore, il tribunale adito ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c. può nominare direttamente il liquidatore, senza previa convocazione giudiziale dell’assemblea, perché questa si rivelerebbe inutile alla luce dell’esito già registrato.