La controversia avente ad oggetto una cessione di ramo di azienda esula dalle materie di competenza della sezione specializzata in materia di impresa previste dal D.Lgs 168/2003, come modificato dal D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012. Per tale controversia manca quindi la competenza territoriale in ambito distrettuale propria della sezione specializzata, e la competenza per territorio si determina secondo i criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c.
Nel procedimento cautelare ante causam la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c., e il giudice deve esaminare anche d’ufficio la propria competenza, a prescindere dalla natura derogabile o inderogabile dell’incompetenza, perché il regime delle preclusioni stabilito dall’art. 38 c.p.c. si applica esclusivamente al giudizio a cognizione piena. La competenza cautelare è funzionalmente collegata a quella sul merito ed è scrutinabile d’ufficio limitatamente al giudizio cautelare, senza incidenza sul successivo giudizio di merito; in ogni caso l’art. 38, 3° comma, c.p.c. consente il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile prevista dall’art. 28 c.p.c., che comprende i procedimenti cautelari.
Nel procedimento cautelare e d’urgenza, connotato per sua natura dalla necessaria rapidità della decisione, il giudice può dichiarare l’incompetenza territoriale rilevata d’ufficio senza sottoporre previamente la questione alle parti con l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 101, 2° comma, c.p.c.