L’attività di noleggio è attività economicamente e giuridicamente distinta da quella di produzione e di vendita e, se non è menzionata nella descrizione del compendio aziendale, non vi è ragione perché dovrebbe esservi ricompresa. Non se ne può peraltro desumere l’inclusione dal riferimento a “tutte le posizioni soggettive … nessuna esclusa”, perché le posizioni soggettive trasferite sono quelle relative “all’attività svolta dal ramo aziendale” e quindi tutte e sole quelle relative alla produzione [Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda dell’attrice fondata sull’assunto che i contratti di noleggio di simulatori di guida sportiva fossero ricompresi nella cessione del ramo d’azienda inerente l’attività di produzione di simulatori di guida sportiva e l’attività di service ed assistenza post-vendita]
È vero che ciò che non è espressamente escluso segue l’azienda trasferita ma solo se la concerne; l’azienda trasferita è quella che viene dedotta in contratto, non ciò che di fatto il cedente possiede; nulla impedisce che il cedente trasferisca una parte dei suoi beni, sufficienti a costituire un compendio aziendale, e che ne trattenga un’altra parte, sufficiente o insufficiente che sia a svolgere attività d’impresa.
Quando, all’udienza di precisazione delle conclusioni, una parte chiede la discussione orale della causa davanti al collegio ai sensi dell’art. 275 c.p.c., l’istanza deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, non potendo detta istanza essere semplicemente inserita nella memoria di replica. Le due modalità di riproposizione della richiesta non sono equivalenti, posto che la memoria di replica non viene esaminata al momento del suo deposito ma successivamente, quando la causa viene portata in camera di consiglio, con la conseguenza che l’accoglimento dell’istanza contenuta nella memoria di replica comporterebbe una dilatazione del procedimento, che la presentazione al presidente invece evita.