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Tribunale di Milano, 21 Luglio 2020

Inefficacia dell’atto interruttivo della prescrizione per diversità della condotta contestata alle banche. Il caso del pool di banche finanziatrici della Lucchini in A.S.

Tribunale di Milano, 21 Luglio 2020
Inefficacia dell’atto interruttivo della prescrizione per diversità della condotta contestata alle banche. Il caso del pool di banche finanziatrici della Lucchini in A.S.

Affinché un atto abbia efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2943 c.c. è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta al soggetto che si ritiene obbligato. Ne consegue che, in relazione ad una successiva domanda giudiziaria volta alla condanna di talune banche finanziatrici per abusivo esercizio del credito, non è idoneo ad interromperne il decorso del termine di prescrizione l’atto stragiudiziale col quale si contesta a tali banche il concorso, con gli ex amministratori della società poi posta in amministrazione straordinaria, in atti di mala gestio.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/07/2020
Registro: RG
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/04/2021
Massima a cura di: Giovanni Maria Fumarola
Giovanni Maria Fumarola

Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia – Scuola di perfezionamento in diritto societario dell'Università degli Studi di Milano – Membro dell'Osservatorio Bresciano sulla Giurisprudenza Commerciale – Responsabile della sezione di diritto societario di Giurisprudenza delle Imprese – Avvocato dello studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo

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