Rientra tra i doveri dell’amministratore la verifica dell’operato del predecessore e, in presenza di profili di responsabilità, l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei suoi confronti; tuttavia l’amministratore successivo rimasto inerte può essere chiamato a rispondere in solido del danno cagionato dal predecessore soltanto se sia allegato e provato che quel danno non è più recuperabile nei confronti del suo autore, perché in caso contrario si avrebbe una duplicazione del risarcimento in favore del danneggiato.
L’omessa dichiarazione dei redditi e l’omesso pagamento delle imposte costituiscono inadempimento dell’obbligo di legge dell’amministratore di provvedere al pagamento dei tributi con l’attivo sociale e fondano una responsabilità contrattuale verso la società, sicché l’attore può limitarsi ad allegare l’inadempimento, mentre spetta all’amministratore provare l’adempimento o la non imputabilità per l’incapienza patrimoniale o l’incapacità finanziaria della società. Quando la società fosse in grado di pagare, il danno è pari alle sanzioni e agli interessi addebitati con gli avvisi di accertamento, e non alle imposte, che sarebbero state comunque dovute; quando la società fosse priva di risorse e in stato di scioglimento, l’amministratore che abbia proseguito l’attività risponde delle sanzioni e degli interessi relativi ai debiti tributari che non sarebbero sorti se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione.
I prelevamenti dai conti sociali per i quali l’amministratore non fornisca documentazione idonea a dimostrarne la data, l’importo, la causale e l’effettiva destinazione a scopi inerenti all’oggetto sociale devono ritenersi illegittimamente sottratti al patrimonio sociale; non è a tal fine sufficiente un elenco di fatture di un fornitore, privo di valore probatorio e non corrispondente agli importi prelevati.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore, che cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., si avvale delle agevolazioni probatorie della responsabilità contrattuale: il curatore deve dimostrare le violazioni e il nesso causale con il danno, mentre spetta all’amministratore provare l’osservanza dei propri doveri o la non imputabilità del fatto dannoso.