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Tribunale di Milano, 10 Ottobre 2017

Insufficienza della documentazione prodotta in giudizio e inammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia contabile

Tribunale di Milano, 10 Ottobre 2017
Insufficienza della documentazione prodotta in giudizio e inammissibilità della consulenza tecnica preventiva in materia contabile

La consulenza tecnica preventiva, quale species del più ampio genus di mezzi di prova individuato dall’art. 696 c.p.c., è assoggettata ai presupposti di ammissibilità definiti dalle regole generali di cui agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c..

In materia di consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto documentazione, di carattere anche contabile, l’ausiliare del giudice non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l’inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni del consulente fondate sugli stessi.

Data Sentenza: 10/10/2017
Registro: RG 34749 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/03/2018
Massima a cura di: Luigi Seminara
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