Per le imprese che svolgono attività regolamentate, il rilascio di un’interdittiva antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) comporta l’inibizione immediata dalla prosecuzione dell’attività, nonché l’adozione d’ufficio – da parte del Conservatore del Registro delle Imprese – del provvedimento di cessazione dell’attività con la conseguente pubblicazione dello stesso nel Repertorio Economico Amministrativo. L’informativa antimafia ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 è, infatti, fatto impeditivo – ai sensi dell’art. 67 lettera F) del d.lgs. 159/2011 – all’iscrizione di provvedimenti autorizzativi all’esercizio di attività regolamentate a prescindere dai soggetti per i quali queste attività possono essere svolte, siano esse svolte per pubbliche amministrazioni o soggetti privati.