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Tribunale di Genova, 14 Aprile 2016

Interpretazione di clausola compromissoria statutaria e differenza tra arbitrato rituale e irrituale

Tribunale di Genova, 14 Aprile 2016
Interpretazione di clausola compromissoria statutaria e differenza tra arbitrato rituale e irrituale

Nell’arbitrato rituale le parti vogliono ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale. Nell’arbitrato irrituale intendono affidare all’arbitro la soluzione delle controversie tramite una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.

Qualora una clausola statutaria stabilisca che «l’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo al deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato», il riferimento alla risoluzione delle controversie non può essere letto come riguardante la volontà di ritenere vincolante il negozio di accertamento espressione dell’attività o il risultato dell’attività stessa quale manifestazione negoziale delle parti, dovendosi piuttosto ricondurre al concetto di decisione, laddove l’irritualità è limitata alle modalità procedimentali e non riguarda la fase definitoria delle questioni. Ciò è confermato dal fatto che lo stesso processo civile ordinario può svolgersi oggi in una forma “destrutturata, giacché l’elemento centrale rimane in ogni caso la decisione nel rispetto delle norme di diritto, pur in presenza di una maggiore libertà nelle forme procedurali.

In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima dell’introduzione dell’art. 808-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 40/2006, il dubbio sull’interpretazione dell’effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell’arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria (Cass. n. 6909/2015).

Data Sentenza: 14/04/2016
Registro: RG 4970 / 2013
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Data: 26/07/2016
Massima a cura di: gabriele.scaglia
gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto societario/bancario con tesi intitolata "Autonomia privata e governance nel gruppo bancario cooperativo tra ragioni specialità e principi di diritto comune).

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