La clausola statutaria di trascinamento (drag along) può essere introdotta manente societate con deliberazione presa a maggioranza quando preveda la cessione contestuale di tutte le partecipazioni, garantisca a ogni socio il diritto di essere liquidato con una somma non inferiore al valore di liquidazione previsto per il caso di recesso e assicuri la parità di trattamento tra i soci. In presenza di tali garanzie la clausola si limita a configurare una particolare modalità di liquidazione dei soci già contemplata dal sistema, perché i soci di minoranza vengono a trovarsi nella stessa situazione in cui si troverebbero se la maggioranza deliberasse lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell’art. 2484 c.c.; al di fuori di tali condizioni la clausola può essere introdotta solo con il consenso di tutti i soci.
La clausola di trascinamento è diversa dal riscatto di azioni previsto dall’art. 2437-sexies c.c., perché le azioni riscattabili costituiscono una categoria speciale ai sensi dell’art. 2348 c.c., il riscatto opera a favore della società o di altri soci mentre il trascinamento opera di norma a favore di un terzo acquirente, e il presupposto del trascinamento coincide con la proposta di acquisto di un terzo, sottratta all’arbitrio del socio. La sua introduzione a maggioranza è inoltre subordinata alla parità di trattamento tra i soci, e il rischio di abuso della maggioranza nella fissazione del prezzo trova contrappeso nella valorizzazione della quota del socio trascinato secondo i valori di liquidazione previsti per il recesso.
La clausola di trascinamento inserita fin dall’origine nello statuto sociale o in patti parasociali è valida, perché chi costituisce la società o ne acquista le partecipazioni si autolimita nell’esercizio della propria libertà negoziale.