La mancanza di un’espressa garanzia circa il valore del patrimonio sociale e la qualità dei beni impedisce al compratore di domandare l’annullamento del contratto per errore essenziale ex art 1429, co. 2 c.c., ovvero di domandare la risoluzione del negozio per mancanza di qualità dell’oggetto del contratto, salva la prova del dolo della controparte.