Deve essere annullata la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio di società cooperativa, laddove non sia stato redatto e messo a disposizione dei soci il parere del collegio sindacale, come previsto dal comminato disposto degli artt. 2429 e 2519 c.c..
L’invalidità della deliberazione assembleare non si estende automaticamente al bilancio d’esercizio successivo, né alla delibera consiliare di approvazione della bozza di bilancio. L’invalidità di quest’ultime costituisce, in caso, domanda nuova.