In tema di invenzione del dipendente, l’elemento distintivo tra l’invenzione di servizio e l’invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 “ratione temporis” applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un’invenzione industriale nell’adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un’esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell’invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l’invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall’equo premio.
Il discrimen tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda viene individuato, in sede interpretativa, sia nella previsione o meno dell’attività inventiva, quale oggetto del contratto di lavoro, che, soprattutto, di un compenso per lo svolgimento della stessa, giacché solo laddove ci si trovi al cospetto di un’invenzione di azienda grava sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere un equo premio per l’eventuale attività inventiva realizzata dal lavoratore.
La natura di invenzione di servizio non è necessariamente correlata alla previsione, all’interno del contratto e della busta paga del lavoratore, di una specifica voce di retribuzione per attività inventiva di talché l’assenza di voci retributive autonome e chiaramente riconducibili alla remunerazione dell’attività inventiva non pregiudica in senso assoluto la ricostruzione dell’eventuale fattispecie concreta nei termini di un’invenzione di servizio.
La mancanza di apposito emolumento costituisce semplicemente un indice presuntivo a favore della ricorrenza dell’invenzione di azienda, che può essere vinto in presenza di pattuizioni contrattuali tali da intendere la retribuzione pattuita come corrispettivo, anche dell’attività inventiva.
Il danno subito dall’inventore per omessa designazione è da ritenersi in re ipsa nella sola dimostrazione della violazione del diritto di esclusiva di cui all’art. 62 c.p.i. e comunque nell’assenza di riconoscimento del merito dell’invenzione; l’interesse ad una pronuncia di merito permane anche se il brevetto è stato – solo successivamente alla sua concessione – rinunciato.