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Tribunale di Torino, 28 Gennaio 2020

Iscrizione a bilancio dei crediti e presumibile valore di realizzazione

Tribunale di Torino, 28 Gennaio 2020
Iscrizione a bilancio dei crediti e presumibile valore di realizzazione

L’art. 2426 n. 8 c.c. vigente ratione temporis, laddove prevede che “i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione”, non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità; ciò preclude l’iscrizione in bilancio non soltanto dei crediti semplicemente sperati, ma anche dei crediti certi, liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, i quali, in tal caso, non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella misura che, secondo un prudente apprezzamento, si presume di poter realizzare.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 28/01/2020
Registro: RG 33834 / 2016
Allegato:
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Data: 23/04/2021
Massima a cura di: Fabio Clarizio
Fabio Clarizio

Avvocato in Torino presso Grande Stevens Studio Legale Associato da settembre 2017. Laureato con 110/110 e Lode nel 2016 presso l'Università Europea di Roma con una tesi in Diritto Commerciale sui "Doveri degli amministratori nelle fusioni di s.p.a.", successivamente frequenta la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso la LUISS e svolge un periodo di un anno di pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma fino all'agosto del 2017. Autore di pubblicazioni sulla rivista "Le Società" in materia di fusioni e gruppi societari, con particolare interesse in materia di tutela e protezione dei soci e dei creditori sociali.

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