Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l’iscrizione del registro delle imprese.
All’assoggettamento a tali disposizioni deve corrispondere – per un evidente principio di simmetria nel sistema – la cancellazione della relativa iscrizione dal registro delle imprese quando detta sede secondaria risulta chiusa/inesistente.
In mancanza di risposta alcuna, da parte dell’imprenditore, all’avviso trasmesso dall’ufficio del registro all’indirizzo PEC dichiarato al momento dell’iscrizione, il giudice del registro può disporre d’ufficio ex art. 2190 c.c. l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della predetta sede.