In tema di denunzia al tribunale, per ius receptum le condotte oggetto di denuncia devono essere attuali, non essendo consentita l’adozione di provvedimenti da parte del tribunale laddove i comportamenti censurati abbiano esaurito i loro effetti, posto che il procedimento ex art. 2409 c.c. mira al riassetto amministrativo e non ha finalità immediatamente sanzionatorie.
L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea che, ai sensi dell’art. 2484 c.c., è causa di scioglimento della società, non si identifica con l’inattività dell’organo, ma sussiste in tutti i casi in cui insanabili contrato tra i soci impediscano all’assemblea di adottare i provvedimenti necessari per la vita sociale, come la nomina degli amministratori o l’approvazione del bilancio.