Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 12 Novembre 2012

La carenza di legittimazione attiva in conseguenza di una cessione di quote

Tribunale di Milano, 12 Novembre 2012
La carenza di legittimazione attiva in conseguenza di una cessione di quote

Deve essere ritenersi integrata la carenza di legittimazione attiva in capo ad una società, le cui quote siano state cedute nell’ambito di uno stock purchase agreement tra altre due società: non, quindi, soggetto del contratto, ma piuttosto oggetto della stessa compravendita, rispetto alla quale un soggetto terzo non è legittimato ad avvalersi delle pattuizioni ivi contenute, né ha titolo per azionare le relative garanzie o percepire gli indennizzi contrattualmente pattuiti. Il Tribunale ha dunque correttamente respinto il ricorso presentato ex art. 696 bis c.p.c. per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, onde verificare la conformità dei locali alla normativa di sicurezza e salute dei lavoratori.

Risulta invece infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente poiché la competenza deve essere determinata avendo riguardo alla domanda di merito prospettata nel ricorso cautelare e nella specie non v’è dubbio che la domanda fondi la propria ragione sul contenuto del contratto di cessione quote e sulle previsioni ivi contenute.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/11/2012
Registro: RG 45219 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/03/2020
Massima a cura di: Caterina Pasquariello
logo