Affinché sia configurabile la concorrenza sleale per violazione del patto di non concorrenza in concorso con il contraente di tale patto, è necessario che il terzo estraneo al patto di non concorrenza, che si avvantaggia della violazione del patto posta in essere dal contraente, sia concorrente dell’altro contraente.
Non è configurabile una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., quando non sussiste tra le parti un rapporto di concorrenza: in particolare, la concorrenza sleale presuppone la c.d. comunanza di clientela, da intendersi come l’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono all’acquisto di tutti quei prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare.