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Tribunale di Milano, 21 Marzo 2018

La concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sulle parti di un prodotto aventi funzionalità tecnica

Tribunale di Milano, 21 Marzo 2018
La concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sulle parti di un prodotto aventi funzionalità tecnica

Posto che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico per le quali non sussista (o sia scaduta) una privativa industriale, la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta costituisce un atto di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c., se idonea a creare un rischio di confusione, quanto meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d’uso dei beni di cui si tratta, della reciproca posizione di mercato di due concorrenti e dei loro rapporti commerciali).

Per effettuare una valutazione di confondibilità è necessario che:

a) la comparazione tra i prodotti delle parti avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e, quindi, facendo riferimento alla sola forma esteriore del bene che si asserisce esser stato imitato (ossia ciò che è visibile da parte del consumatore);

b)  le caratteristiche esteriori del prodotto che si assume imitato servilmente abbiano efficacia individualizzante, e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità distintiva, a ricollegare un prodotto ad una determinata impresa;

c) l’imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un’impresa concorrente sia idonea ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto.

La confondibilità non si identifica con la mera riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/03/2018
Registro: RG 41699 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/03/2019
Massima a cura di: Massimo Bacci
Massimo Bacci

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso avanzato in materia di diritto d'autore CopyrightX presso Harvard Law School. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cappellini Carlesi, in Prato, dove si occupa di proprietà intellettuale ed Information Technology. Gestisce il blog www.iprights.it in materia di proprietà intellettuale.

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