Il divieto di comunicazioni commerciali previsto dall’art. 21, comma 10, d.lgs. n. 6/2016 ha portata ampia e ricomprende qualunque messaggio diffuso tramite i servizi della società dell’informazione – inclusi siti web, piattaforme di e-commerce e social network – che abbia lo scopo o l’effetto, anche indiretto, di promuovere sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, indipendentemente dal contenuto nicotinico dei prodotti. Rientrano nel divieto non solo le forme esplicite di pubblicità, ma anche pratiche quali sconti, promozioni, coupon, indicazioni di vantaggi economici, immagini evocative dell’atto di fumare, recensioni entusiaste e raffronti di prezzo, ove idonei a incentivare l’acquisto. È invece consentita la mera titolarità di siti internet e canali social, purché non utilizzati in funzione promozionale.
In ossequio all’approccio restrittivo imposto dalla direttiva 2014/40/UE a tutela della salute, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2016 ha effetto abrogativo, anche implicito, delle precedenti norme che consentivano talune modalità di comunicazione commerciale relativa a liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e che sostanzialmente si limitavano a proteggere la fascia dei soggetti minori di età.