Le determinazioni della società pubblica di dismettere l’intero pacchetto azionario costituiscono “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato. La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un’operazione che l’ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione.
La dismissione di quote azionarie nelle società a partecipazione pubblica è un atto iure privatorum, che anche i soci pubblici compiono iure privatorum e senza obbligo di puntuale rispetto delle norme di evidenza pubblica, bensì soltanto dei principi di non discriminazione e trasparenza, per cui gli atti di cui si chiede l’annullamento — in quanto aventi a oggetto il destino delle partecipazioni azionarie e, quindi, la «posizione di soci» che gli enti pubblici occupano all’interno della società — vedono le parti private su un piano sostanzialmente paritetico.
L’art. 2468, co. 4, c.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall’atto costitutivo, “particolari diritti in materia di amministrazione della società o distribuzione degli utili”, ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta. Dunque, quanto all’esclusione della possibilità di trasferimento delle partecipazioni ai soci, la clausola dello statuto sociale che disponga l’esclusione della trasferibilità delle quote a terzi con atto tra vivi è del tutto in linea con la previsione della possibilità dell’atto costitutivo di derogare al principio della libera trasferibilità delle quote di s.r.l., contemplata ordinariamente dall’art. 2469, co. 1, c.c., per cui non può sostenersi che detta previsione statutaria concretasse un diritto particolare dei soci ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., come tale necessitante, dunque, per la sua modifica del consenso unanime degli stessi.