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Tribunale di Catanzaro, 22 Luglio 2024, n. 1498/2024

La distinzione tra marchio individuale e marchio collettivo: il caso “Tartufo di Pizzo”

Tribunale di Catanzaro, 22 Luglio 2024, n. 1498/2024
La distinzione tra marchio individuale e marchio collettivo: il caso “Tartufo di Pizzo”

Il marchio individuale è quel marchio che viene utilizzato dal singolo imprenditore per indicare il prodotto dallo stesso commercializzato e che può ottenere la registrazione in presenza di specifici presupposti quali: novità, capacità distintiva e liceità. Si definisce invece collettivo quel marchio che svolge una funzione particolare, di garanzia di qualità del prodotto o servizio. Infatti mentre il marchio che la legge definisce “individuale” ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore da quello dei concorrenti, il marchio collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore.

Il marchio individuale “ Tartufo di Pizzo” non doveva essere registrato poiché non dotato di autonoma capacità distintiva posto che il consumatore medio del gelato Tartufo di Pizzo era perfettamente consapevole di poter acquistare il “Tartufo di Pizzo” con quelle determinate caratteristiche non solo presso presso una specifica gelateria (i.e., l’azienda a cui l’attrice ha concesso in comodato d’uso gratuito il marchio “Tartufo di Pizzo”), ma in qualunque gelateria sita nel territorio di Pizzo.

Ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l’immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza.

[nel caso di specie il collegio ritiene di poter fare ricorso al notorio in forza del quale si può affermare senza ombra di dubbio come il marchio in questione abbia acquistato nel tempo valenza distintiva sia nella percezione dei consumatori che negli operatori del settore, non come marchio individuale ma come marchio collettivo, rappresentante un gelato con determinate caratteristiche e prodotto in una specifica area geografica, il comune di “ Pizzo”, dai gelatieri di quella zona]

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Alessia Dattilo
Registro: RG 4040 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 11/01/2026
Massima a cura di: Edoardo Cesarini
Edoardo Cesarini

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, si occupa di proprietà intellettuale con particolare focus su marchi, design, diritto d'autore e concorrenza sleale. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi Roma Tre, ha trascorso due semestri di studio alla Université Lumière Lyon 2 (Francia) e alla Universidad de Zaragoza (Spagna) nell’ambito del progetto Erasmus+.

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