La legge della regione Calabria n. 69/2012, che stabilisce la riduzione automatica del 20% di compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte agli organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo delle società partecipate, adottata con finalità di contenimento della spesa pubblica, ha carattere cogente e applicazione automatica, prevalendo sulle determinazioni deliberative con cui era stata fissata l’indennità per i componenti del collegio sindacale con riferimento alle tariffe professionali. L’esercizio del potere legislativo regionale in materia di spending review di consulenze ed incarichi non costituisce modifica arbitraria ed unilaterale dei compensi ma è espressione del potere legislativo garantito dalla Costituzione. L’eventuale responsabilità erariale del funzionario o amministratore per la mancata riduzione dei compensi prevista dalla legge regionale non inficia la legittimità del credito in capo alla società sorto in forza della normativa regionale il cui contenuto precettivo ha valenza era omnes.