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Tribunale di Milano, 5 Luglio 2017

La limitazione del brevetto in corso di causa non può riguardare la descrizione

Tribunale di Milano, 5 Luglio 2017
La limitazione del brevetto in corso di causa non può riguardare la descrizione

Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole rivendicazioni e non anche la descrizione e, comunque, non può estendere la protezione conferita dal brevetto e deve rimanere entro i limiti della domanda di brevetto originariamente depositata. E ciò in quanto l’equa protezione del titolare deve sempre coniugarsi con una ragionevole sicurezza giuridica per i terzi, i quali abbiano riposto affidamento sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato.

Il diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato da una parte in corso di causa esclude la necessità di un esame in concreto della validità del brevetto come rilasciato, poiché determina di per sé la nullità parziale del brevetto concesso e poiché non sussiste alcun interesse in capo alla controparte ad un accertamento sulla validità del brevetto originariamente concesso.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 05/07/2017
Registro: RG 69912 / 2017
Allegato:
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Data: 03/09/2017
Massima a cura di: Massimo Bacci
Massimo Bacci

Avvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso avanzato in materia di diritto d'autore CopyrightX presso Harvard Law School. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Cappellini Carlesi, in Prato, dove si occupa di proprietà intellettuale ed Information Technology. Gestisce il blog www.iprights.it in materia di proprietà intellettuale.

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