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Tribunale di Brescia, 8 Aprile 2024

La liquidazione delle spese: valore indeterminabile in caso di rigetto della domanda di risarcimento del danno

Tribunale di Brescia, 8 Aprile 2024
La liquidazione delle spese: valore indeterminabile in caso di rigetto della domanda di risarcimento del danno

Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, quando le spese di lite devono essere poste a carico della parte la cui domanda di condanna al pagamento di somme o al risarcimento del danno sia stata respinta, il valore della controversia — da determinarsi in base al valore della domanda inziale presentata in giudizio — deve qualificarsi come indeterminabile ogniqualvolta, pur essendo stata domandata la condanna della controparte al pagamento di un importo specifico, tale richiesta sia accompagnata dalla formula (come nel caso di specie, nelle conclusioni dell’atto di citazione) “ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, o da espressioni analoghe.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 c.c., norma applicabile anche all’interpretazione degli atti processuali di parte, non è possibile ritenere ex ante che tale clausola costituisca una mera formula di stile priva di effetti, dovendosi invece presumere che l’attore abbia inteso indicare un valore meramente orientativo della propria pretesa, rimettendo al successivo accertamento giudiziale la sua effettiva quantificazione

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro: RG 3220 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/03/2026
Massima a cura di: Jacopo Rencricca
Jacopo Rencricca

Avvocato, dottorando di ricerca presso "La Sapienza" di Roma in Diritto Commerciale e masterizzato in "Business and Company Law".

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