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Tribunale di Venezia, 20 Settembre 2024

La nullità del marchio registrato in malafede

Tribunale di Venezia, 20 Settembre 2024
La nullità del marchio registrato in malafede

Nella valutazione di nullità del marchio in quanto registrato in malafede, di cui all’art. 19, co. 2, c.p.i., ciò che rileva è la consapevolezza di ledere la legittima aspettativa di altri sul segno (ad esempio in caso di notorietà non ancora conseguita o in itinere o di conoscenza di investimenti altrui per lanciare un logo) mediante appropriazione dello stesso, in una prospettiva anticoncorrenziale di creazione di ostacoli all’attività di altri imprenditori del settore. L’onere di provare – a norma dell’art. 2697 c.c. – che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.

Data Sentenza: 20/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 3376 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/12/2025
Massima a cura di: Costanza Galli
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