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Tribunale di Venezia, 4 Maggio 2024, n. 1386/2024

Azione di responsabilità del curatore e diversa decorrenza della prescrizione dell’azione sociale e dei creditori

Tribunale di Venezia, 4 Maggio 2024, n. 1386/2024
Azione di responsabilità del curatore e diversa decorrenza della prescrizione dell’azione sociale e dei creditori

L’azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare, pur cumulando in sé i profili propri dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia dei soci e dei creditori sociali, implica una modifica della legittimazione attiva e lascia immutati la natura giuridica e i presupposti delle due azioni, che rimangono diversi e indipendenti; restano pertanto diversi, per ciascuna di esse, i principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova e la disciplina della prescrizione.

L’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali si prescrivono entrambe in cinque anni. La prescrizione dell’azione sociale prevista dall’art. 2949, co. 1, c.c. non decorre finché l’organo amministrativo rimane in carica, in forza dell’art. 2941, n. 7, c.c.; la prescrizione dell’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2949, co. 2, c.c. decorre invece dal momento in cui i creditori hanno potuto avere contezza dell’insufficienza patrimoniale, momento che, in caso di fallimento, si presume coincidere con la dichiarazione di fallimento, salva la prova contraria, a carico dell’amministratore, di una diversa e anteriore data di insorgenza e percepibilità dell’incapienza, da fornire con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza.

La diffida e messa in mora con cui il curatore specifica i singoli addebiti mossi agli amministratori per ciascun periodo di gestione interrompe validamente la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità.

Costituisce atto di mala gestio la concessione sistematica in godimento gratuito di immobili nella disponibilità della società ai soci [che vi stabiliscono la propria residenza], in assenza di un interesse endosocietario: gli amministratori che si sono succeduti nel tempo rispondono, per il rispettivo periodo di gestione, del danno alla società da omesso guadagno, pari ai canoni che essa avrebbe potuto ritrarre immettendo gli immobili sul mercato delle locazioni, e del conseguente danno ai creditori sociali per l’insufficienza del patrimonio sociale.

Il pagamento con denaro della società di imposte e sanzioni riferibili personalmente ai soci o a terzi estranei alla società fonda la responsabilità degli amministratori; i consiglieri che nulla deducono circa l’assenza di deleghe o l’effettivo esercizio dei poteri di controllo loro spettanti ne rispondono insieme al presidente.

La transazione sottoscritta dall’amministratore con il curatore nella qualità di utilizzatore degli immobili sociali non può essere invocata dallo stesso nella diversa qualità di amministratore della società in bonis.

Il ricorso per sequestro conservativo ante causam non è inammissibile per essere stato chiesto il medesimo importo complessivo nei confronti di ciascun amministratore, quando il curatore abbia dettagliato i singoli danni imputabili a ciascun periodo di gestione; il sequestro è autorizzato nei limiti del credito risarcitorio riferibile a ciascun resistente.

Il periculum in mora per il sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio verso gli amministratori sussiste in presenza di un’oggettiva incapienza del loro patrimonio rispetto all’ammontare del credito, ovvero di atti dispositivi compiuti dopo la ricezione della richiesta risarcitoria [cessione della nuda proprietà di un immobile a un familiare], che lasciano presagire l’improbabile soddisfacimento del credito.

Data Sentenza: 04/05/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 2046 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 31/10/2024
Massima a cura di: Giovanni Celano
Giovanni Celano

Avvocato specializzato in diritto commerciale, societario e della crisi di impresa; esercita la professione forense prevalentemente presso il Foro di Pisa ed ha maturato importante e solida esperienza nell'ambito della contrattualistica di impresa, del diritto societario (operazioni societarie, start-up ed operazioni M&A) e del contenzioso societario, nonché della crisi di impresa. E' stato Cultore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa per il periodo 2012-2018 ed ha fondato lo Studio Legale Celano con sede in Pontedera nel 2018.

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