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Tribunale di Milano, 08/02/2024

La prova della simulazione

Tribunale di Milano, 08/02/2024
La prova della simulazione

In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell’ammissibilità della prova testimoniale; ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione. La simulazione presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all’accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l’art. 1417 c.c. la prova per testi o per presunzioni; la prova per testimoni o presuntiva è ammissibile qualora la simulazione sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/02/2024
Registro: RI 26150 / 2021
Allegato:
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Data: 30/04/2024
Massima a cura di: Francesca Maria Frassanito
Francesca Maria Frassanito

Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.

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