Le delibere di s.r.l. [di attribuzione del compenso all’amministratore e socio unico] artificiosamente predisposte dall’amministratore in assenza di una formale e rituale convocazione e costituzione dell’organo competente, e da lui poi inserite nel libro dei verbali delle assemblee, sono affette da nullità, più correttamente che da inesistenza, rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 2379, co. 2, c.c. anche in assenza di un formale atto di impugnazione; esse non costituiscono pertanto idoneo titolo costitutivo del credito per compensi azionato in via monitoria dall’amministratore.
L’artificiosità delle delibere può essere desunta da una pluralità di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, quali la richiesta del compenso soltanto dopo la cessazione dei rapporti con la società, la mancata menzione delle delibere nella corrispondenza tra le parti, la loro emersione soltanto al momento della riconsegna del libro delle assemblee, privo di vidimazioni periodiche, rimasto fino ad allora nella disponibilità esclusiva dell’amministratore, la mancata iscrizione del debito nei bilanci degli esercizi di competenza e negli atti di cessione delle quote, l’assenza di prova della convocazione delle assemblee e l’attribuzione di un compenso sensibilmente superiore a quello degli esercizi precedenti senza ragione giustificativa.
La prestazione di garanzie in favore della società, che di per sé sola non costituisce chiaro sintomo di una partecipazione de facto alla società garantita, può essere valutata, ove corroborata da altri elementi probatori gravi, precisi e concordanti, dal giudice ai sensi dell’art. 2729 c.c. quale indice rivelatore della qualità di socio occulto del garante e, in ogni caso, dell’opacità dei rapporti intercorsi tra quest’ultimo e l’amministratore di diritto [con il quale fosse stato pattuito il trasferimento delle quote al solo valore nominale].
Il pagamento del compenso dell’amministratore può essere provato, anche in via presuntiva, dal saldo di fatture emesse, secondo una prassi concordata tra le parti, da una società di cui l’amministratore sia amministratore e socio, quando la corrispondenza riferisca espressamente tali fatture al compenso per la carica e il loro importo sia coerente con i compensi corrisposti in precedenza.
La condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone che l’iniziativa giudiziaria, oltre che infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza o un’ignoranza gravemente colpevole della sua inammissibilità.