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Corte d’appello di Torino, 5 Maggio 2020

La regola della necessaria contestualità tra contestazione del valore di liquidazione e dichiarazione di recesso non si applica in via analogica a casi diversi dal recesso

Corte d’appello di Torino, 5 Maggio 2020
La regola della necessaria contestualità tra contestazione del valore di liquidazione e dichiarazione di recesso non si applica in via analogica a casi diversi dal recesso

Il termine di cui all’art. 2437 bis, co. 1, c.c. riguarda espressamente l’esercizio del recesso e non la contestazione del valore di liquidazione in casi diversi dal recesso: la previsione di un breve termine di decadenza anche per la contestazione, quando disgiunta dal recesso, non può quindi essere introdotta in via interpretativa.

Data Sentenza: 05/05/2020
Registro: RG 1653 / 2018
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Data: 22/01/2023
Massima a cura di: Pasquale Di Marino
Pasquale Di Marino

L'avv. Pasquale Di Marino è titolare dell'omonimo studio legale sito in Napoli e fornisce assistenza e consulenza giuridica sia in sede stragiudiziale che contenziosa nello specifico settore del diritto societario e fallimentare.

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